Il danno biologico non è da considerarsi come danno patrimoniale poiché è legato alla lesione del diritto all’integrità fisica o mentale di una persona e, in quanto tale, deve essere risarcita in tribunale se risulta da atti intenzionali o negligenti di un’altra persona.
Esempi di lesioni biologiche sono la frattura del bacino causata da un sinistro stradale o le ustioni causate da un incidente stradale.
Il danno biologico ha due componenti: una di natura intrinsecamente psicofisica e l’altra che riguarda l’attività relazionale del soggetto. Entrambe le componenti devono essere prese in considerazione nel calcolo del danno.
Calcolo del risarcimento biologico da incidente stradale
Per il calcolo del risarcimento del danno biologico si utilizza una speciale tabella elaborata dalla giurisprudenza e che si basa su alcuni parametri, come il grado e il tipo di lesione, i punti di invalidità accertati, il numero di giorni di ricovero e l’età del danneggiato.
Il formato della tabella assegna un valore economico a ogni punto di disabilità, lo mette in relazione con l’età del danneggiato e distingue le lesioni minori da quelle lievi.
L’obbligatorietà della certificazione medica
In quanto rischio per la salute, questo tipo di danno deve essere supportato da prove mediche adeguate. Ciò richiede prove rigorose, non congetture. Le perizie e i rapporti forensi sono prove per il tribunale ogni volta che è possibile.
Il danno biologico da sinistro stradale
Nel caso di danno biologico da incidente stradale di non lieve entità, ci si riferisce alle tabelle della giurisprudenza.
Invece, nel caso di danno biologico da incidente stradale di lieve entità, il calcolo del risarcimento danno stradale si basa sui parametri previsti dalla legge stessa, con i punti percentuali che dipendono dal grado di invalidità e dall’età.
Il valore economico di questo punto è connesso al livello di disabilità e della frequenza del deterioramento degli aspetti dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata.
È anche considerata una funzione decrescente dell’età del soggetto, con un tasso di rivalutazione pari alla percentuale legale basata sulla tabella di mortalità predisposta dall’ISTAT. Ciò significa che maggiore è l’età, minore è l’indennizzo.
Danno biologico in caso morte e risarcimento eredi
Anche l’evento morte viene considerato come causa di danno biologico nel momento in cui intercorre un determinato lasso di tempo tra le lesioni che hanno causato la morte del danneggiato e la sua stessa morte.
In questo caso, il risarcimento sinistro andrà a porre rimedio a un’inabilità temporanea per tutto il tempo che il soggetto leso è rimasto in vita.
La Corte di Cassazione, tramite la sentenza n. 3549 del febbraio 2004, ha riconosciuto che il risarcimento spetta di diritto agli eredi.
La sentenza afferma che, nel caso in cui la morte è causata dalle lesioni, dopo un certo lasso temporale, il danneggiato acquisisce e trasferisce ai suoi eredi solamente il diritto di risarcimento del danno biologico derivato da un’inabilità temporanea e fino al termine della sua vita.
Definito dalla Corte iure hereditatis, il trasferimento di tale diritto agli eredi avviene soltanto quando la vittima riesce a sopravvivere al danno biologico per un lasso di tempo apprezzabile. La giurisprudenza definisce questo danno biologico “terminale”.